PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può altresì imporre il divieto di svolgere comunicazione politica con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di svolgere comunicazione politica di cui all'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Art. 3.

      1. Il candidato che ha richiesto, o in qualsiasi modo sollecitato, comunicazione politica in suo favore a una persona sottoposta a misure di prevenzione e al divieto di cui all'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; se già eletto, ne dichiara la decadenza.

 

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      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale e la trasmissione della stessa sentenza al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.